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Ateneo

Bandi di concorso

Avvisi, selezioni e procedure comparative pubblicate dall'Ateneo

D.R. 094 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-10 Settore Scientifico Disciplinare BIOS-10/A, ai sensi della Legge n. 240/2010

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-10 Settore Scientifico Disciplinare BIOS-10/A, ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, con contratto a tempo determinato, presso UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies

Contenuto del bando

Pubblicazione
11/09/2026
Scadenza
26/09/2026

Bando per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, così come modificato dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022

Art. 1 – Oggetto della selezione

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli, pubblicazioni e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 05/BIOS-10 – Settore Scientifico Disciplinare BIOS-10/A ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, con contratto a tempo determinato.

Università

UniNeuromed – Neuromed Mediterranean University of Science and Technology

Gruppo Scientifico Disciplinare

05/BIOS-10 – Biologia cellulare e applicata

Profilo richiesto

BIOS-10/A – Biologia cellulare e applicata

Titolo di studio richiesto

Dottorato di Ricerca attinente al SSD di riferimento

Regime di impegno

Tempo pieno

Numero massimo di pubblicazioni

12

Numero posti

1

Sede di lavoro

Prevalentemente Pozzilli (IS)

Conoscenza della lingua

L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà tramite una discussione pubblica in lingua inglese, volta a verificare la capacità dei singoli candidati di presentare e discutere risultati scientifici in tale lingua su tematiche specifiche del Settore Scientifico Disciplinare BIOS-10/A (Biologia cellulare e applicata).

Attività di ricerca

Il profilo richiesto è quello di un ricercatore con competenze scientifiche nell'ambito della Biologia cellulare e applicata, con particolare riferimento allo studio dei meccanismi cellulari e molecolari coinvolti nei processi fisiologici e patologici di interesse biomedico. L'attività di ricerca dovrà riguardare lo studio dei processi di regolazione, differenziamento, comunicazione e risposta cellulare, mediante l'impiego di metodologie di biologia cellulare e molecolare e di modelli sperimentali applicati alla ricerca biomedica e traslazionale, con particolare attenzione alle patologie di interesse neuroscientifico. Il ricercatore sarà chiamato a svolgere la propria attività scientifica favorendo l'integrazione tra ricerca di base, preclinica e clinica e contribuendo allo sviluppo di studi sui meccanismi cellulari e molecolari di malattia, sui biomarcatori e sui potenziali target terapeutici. L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà svolta prevalentemente nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery (LM-41), in lingua inglese, con particolare riferimento agli insegnamenti riconducibili al settore BIOS-10/A – Biologia cellulare e applicata e ai fondamenti cellulari e molecolari delle scienze biomediche.

Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per i contratti a tempo pieno è previsto lo svolgimento di 1500 ore di attività su base annua, comprensive di 350 ore di attività di didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti, partecipazione alle procedure di verifica del profitto e finali, da svolgersi per ciascun anno accademico di validità del contratto stesso, per il Settore Scientifico Disciplinare BIOS-10/A nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Corsi di Dottorato dell'Ateneo.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

  1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'Estero.

  2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesto l'avvenuto riconoscimento del titolo estero ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca in Italia, ai sensi della vigente normativa in materia. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno obbligatoriamente allegare copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980, o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. I soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero sono, comunque, tutti ammessi con riserva.

  3. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, non ha conseguito il riconoscimento ma ha avviato la procedura è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, prima di stipulare il contratto dovrà produrre attestazione dell'avvenuto riconoscimento del titolo fatto valere ai fini dell'ammissione.

  4. Il requisito di cui al comma 1 deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa.

  5. Sono esclusi dalla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della L. n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022. L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del previgente art. 24 della Legge 240/2010.

  6. Sono altresì esclusi dalla procedura selettiva di cui al presente bando coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della Legge 240/2010.

  7. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato Decreto Rettorale notificato all'interessato.

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda

  1. La domanda di ammissione alla procedura, reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo web www.unineuromed.it, deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: unineuromed@legalmail.it.

  2. La domanda di ammissione e tutti i suoi allegati sono oggetto di dichiarazione da parte del candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, debitamente firmati con firma autografa corredata di documento di identità o con firma elettronica certificata. Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID): https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata.

  3. La domanda dovrà essere presentata via PEC, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dalla data di ricezione della PEC. Il termine per la presentazione della domanda scadrà alle ore 23:59 dell'ultimo giorno utile (ora italiana).

  4. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.

  5. Il candidato deve allegare alla domanda:
    a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, in formato pdf;
    b) copia di un documento di identità personale in corso di validità;
    c) copia del codice fiscale;
    d) elenco delle pubblicazioni presentate, in formato pdf;
    e) pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo di 12, in formato pdf.

  6. Ai fini della valutazione sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

  7. Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. È pertanto necessario, pena l'impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione, indicare esplicitamente il codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, a meno che non sia già presente nell'intestazione/testo della pubblicazione stessa.

  8. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

  9. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate dalla Commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.

  10. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente bando, la Commissione valuterà le prime 12 secondo l'ordine riportato nel relativo elenco.

  11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

  12. A richiesta dell'Amministrazione, il candidato dovrà fornire idonea documentazione comprovante le dichiarazioni che fanno riferimento a titoli, attività e contratti presso enti stranieri.

  13. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

  14. Il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

  15. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata, legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

  16. Il candidato straniero deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

  1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, pubblicato nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo, ed è composta da tre membri, scelti fra professori di I e II fascia e ricercatori secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia.

  2. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

  3. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima, da individuarsi tra i Docenti dell'Ateneo o, in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera.

  4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:
    a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243;
    b) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, avendo particolare riguardo:

    • all'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al gruppo scientifico disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando;

    • alla pregressa titolarità di insegnamenti relativi al gruppo scientifico disciplinare e al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere.

  5. In caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni previste dal presente bando, di cui all'art. 1, la Commissione giudicatrice valuterà le prime 12 secondo l'ordine riportato nel relativo elenco. La tesi di dottorato, ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, è da considerarsi una pubblicazione; nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

  6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ove compatibili con le attività da svolgere.

  7. Ciascuno dei membri della Commissione Giudicatrice è tenuto ad astenersi obbligatoriamente qualora sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., dichiarando di non essere a conoscenza, in relazione ai candidati ammessi al concorso, di situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

  8. Qualora, in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, il componente della Commissione Giudicatrice dovrà astenersi immediatamente, dandone comunicazione all'Ateneo.

Art. 5 – Ricusazione

  1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo.

  2. Il termine di cui al comma precedente non comporta alcuna sospensione dei lavori della Commissione.

Art. 6 – Selezione e criteri di valutazione

  1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, in conformità ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi della lettera a) del comma quarto dell'art. 4 del presente bando e nel rispetto dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243.

  2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

  3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura del 20 per cento del numero degli stessi, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

  4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

  5. I candidati sono convocati per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica tramite posta elettronica certificata (PEC), indicata dai medesimi nella domanda di partecipazione, con almeno 7 giorni di preavviso.

  6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è previsto lo svolgimento di una prova orale, mediante lettura e comprensione di un testo scritto, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal presente bando.

  7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione ed esprime un giudizio sintetico sull'esito del colloquio in lingua straniera.

  8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, il giudizio sintetico sulla prova di conoscenza della lingua straniera prevista da bando, nonché dalla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

  9. La Commissione, se ritiene che nessuno dei candidati sia idoneo alla copertura del posto messo a bando, può concludere i lavori con un motivato giudizio di inidoneità di tutti i candidati.

  10. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo, nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi".

Art. 7 – Graduatoria di merito

  1. Sulla base dei punteggi complessivamente assegnati, la Commissione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 9 dell'articolo precedente, redige la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.

  2. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

Art. 8 – Approvazione degli atti e chiamata del candidato selezionato

  1. Il Decano accerta la regolarità formale degli atti con proprio Decreto, di cui è data pubblicità nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo.

  2. Il Decreto di approvazione degli atti è trasmesso al Senato Accademico (ora Comitato Tecnico Organizzatore) e al Consiglio di Amministrazione i quali, per propria competenza, deliberano la chiamata del/i candidato/i idoneo/i vincitore/i.

Art. 9 – Stipula del contratto

  1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, con regime di impegno pieno, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

  2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa prevista dalla legge per rischi da infortunio e responsabilità civile.

  3. Il contratto stipulato ai sensi del presente bando non dà diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

  4. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

  5. Il contratto è disciplinato dall'art. 24, commi 3, 4, 8, 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater della Legge n. 240 del 2010 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Oggetto del contratto

  1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate.

  2. Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.

  3. L'impegno annuo complessivo sarà assicurato secondo la normativa vigente in materia, anche come specificato nel relativo Regolamento interno in materia.

  4. Il Ricercatore, oltre ad attività di ricerca e aggiornamento scientifico, è tenuto a rispettare l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, come definito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo; allo stesso, laddove previsto, potrà essere conferito impegno assistenziale presso le strutture sanitarie universitarie.

  5. Il Ricercatore, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle proprie attività di didattica e ricerca con quelle dell'Ateneo, organizza la propria attività in modo da assicurare la presenza assidua presso una delle sedi dell'Ateneo, o in missione per conto dello stesso, così da garantire la costante partecipazione alla programmazione e realizzazione delle attività didattiche (commissioni di esami e di laurea, didattica integrativa, ecc.), di terza missione (convegni, seminari, ecc.), delle attività di ricerca, della vita degli organi collegiali (riunioni, istruttorie, redazione di documentazione, ecc.), nonché per corrispondere a tutte le altre esigenze eventualmente richieste a fini istituzionali dagli organi accademici. In ogni caso il Senato Accademico ha facoltà di richiedere al Ricercatore l'obbligo di corrispondere a esigenze specifiche di presenza nelle sedi di Ateneo.

  6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dal recesso motivato di una delle due parti, a valere dal momento della comunicazione all'altra parte, o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

  7. Il vincitore in possesso di titolo di dottorato conseguito all'estero è obbligato a fornire, entro la presa di servizio, l'attestato di comparabilità fornito dal CIMEA (https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli) per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo suddetto con quello rilasciato dalle istituzioni italiane.

  8. In caso di inadempienza di cui al precedente paragrafo, non si potrà dar luogo alla stipula del contratto.

Art. 11 – Incompatibilità

  1. Il conferimento del contratto di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Art. 12 – Trattamento economico e previdenziale

  1. Il trattamento economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato è stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 – Clausole di salvaguardia

  1. L'Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura concorsuale in presenza di:

    • sopravvenienze normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti a contratto;

    • diniego di accreditamento iniziale, periodico e/o di attivazione di Corsi di Studio da parte del MUR che modifichino sostanzialmente la programmazione dell'Ateneo, ovvero sopravvenienze normative afferenti all'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università UniNeuromed;

    • nuove valutazioni sulle esigenze della didattica e della ricerca dell'Ateneo.

  2. L'Università si riserva, altresì, di dar corso al presente bando subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie, anche in relazione al numero degli studenti iscritti.

  3. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

  4. Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l'Ateneo, ancorché sottoscritto, avrà efficacia solo a seguito di autorizzazione da parte del MUR all'attivazione e/o mantenimento dei Corsi di Studio già autorizzati e di quelli richiesti. L'Ateneo si riserva di ampliare il numero dei posti messi a concorso, utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

  1. In attuazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Personale dell'Università e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

  2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 15 – Responsabile del Procedimento

  1. Responsabile del procedimento della procedura di selezione del presente bando è l'ing. Massimo Pillarella.

Art. 16 – Disposizioni finali

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal regolamento per la selezione pubblica dei ricercatori a tempo determinato valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

  2. Il presente bando, in forma di avviso, è inviato al Ministero della Giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – ed è reso disponibile, in forma integrale, per via telematica, sul sito del MUR, sul sito dell'Unione Europea e sul sito istituzionale dell'Ateneo.

  3. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni al TAR competente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni previsto dalla legge.

Art. 17 – Pubblicazione decreto

  1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente bando sotto forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

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